La normativa prevede che si possa abortire entro i primi 90 giorni dal concepimento.
Il
ricorso a questa pratica non può essere mai mezzo di controllo delle nascite,
ma può avvenire solo quando il proseguimento della gravidanza rappresenti un
rischio per la salute fisica o psichica della donna. Tra le cause che possono
mettere in pericolo la condizione della gestante sono annoverate non solo
quelle che riguardano il suo stato clinico, ma anche le sue condizioni
economiche, sociali o familiari, le circostanze in cui è avvenuto il
concepimento o previsioni di malformazioni del nascituro.